Prosecco Spumante Rosé millesimato: via libera dall'Unione Europa |
![]() |
![]() |
Via libera europeo al disciplinare di produzione del prosecco Rosé Doc. Consente ai produttori di un Vino che da sempre oltre confine riscuote uno straordinario successo, di presidiare e conquistare un mercato sempre più ampio e che negli ultimi anni ha registrato una crescita sempre più importante in termini economici e di quantitativi.
![]()
La richiesta di modifica al disciplinare di produzione della Dop prosecco con l’introduzione della nuova tipologia era stata inviata dall’Italia a Bruxelles nel maggio scorso.
Il nome deciso dal Consorzio di tutela del prosecco Doc per il nuovo Vino è “prosecco Spumante rosé millesimato”.
Di seguito il dettaglio della richiesta italiana accolta dall’Unione Europea:
È inserita la tipologia Spumante rosé al fine di introdurre nella denominazione una produzione di Spumante ottenuto da vitigni Glera B. e Pinot nero vinificato in rosso.
La tipologia Spumante rosé prevede la seguente composizione di varietà di viti: Glera B. minimo 85 %, massimo 90 %; Pinot nero vinificato in rosso minimo 10 %, massimo 15 %. Detta composizione permette di ottenere la colorazione «rosé».
3. prosecco DOP — Spumante rosé — Resa di uva ad ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
La resa massima di uva della varietà Pinot nero è stata stabilita a 13. 500 kg/ha per consentire una maggiore concentrazione di sostanza colorante ed una maggiore stabilità della stessa.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è stato indicato a 9 % vol.
La tipologia deve essere prodotta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave con un periodo di elaborazione non inferiore a 60 giorni. Tale modalità di produzione consente al lievito di rilasciare dei composti come le mannoproteine le quali svolgono un’azione protettiva della sostanza colorante nei confronti dell’ossidazione e dell’anidrite solforosa, inoltre conferisce una maggiore complessità olfattiva e gustativa.
E’ consentita nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del Vino Spumante rosé e Vino Spumante di qualità rosé, l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero, in quantità non inferiore al 10 % e non superiore al 15 %, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera B. impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non superi la percentuale del 15 %.
In conseguenza della introduzione della tipologia Spumante rosé, sono indicate le caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche.
Nell’etichettatura di tale tipologia è obbligatorio indicare il termine millesimato, seguito dall’anno di produzione delle uve in conformità all’articolo 49, comma 1 del regolamento delegato (UE) 2019/33della Commissione.
È prevista l’immissione al consumo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia al fine di consentire un maggior affinamento del prodotto.
|
< Prec. | Pros. > |
---|