Nuovo Consorzio Prosecco DOC |
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AL Vinitaly 2010, presso il Ministero, prima uscita del neo consorzio
“Ora il nome prosecco ![]()
La nuova stagione del prosecco
SINTESI DISCIPLINARE DOC prosecco
(D.M. 17 luglio 2009) TIPOLOGIE: prosecco BASE AMPELOGRAFICA: vitigno Princiapale Glera minimo 85% (il nome Glera è sinonimo del vitigno prosecco ZONA DI PRODUZIONE DELLE UVE: Intero territorio delle provincie di: Treviso, Belluno, Padova, Vicenza, Venezia, Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone. Sono esclusi i terreni torbosi e quelli con alta dotazione idrica. NORME PER LA VITICOLTURA: - Le forme di allevamento (per i vigneti piantati dopo l’approvazione del disciplinare) sono la spalliera semplice e doppia con una densità minima di ceppi per ettaro di 2.300; - I vigneti preesistenti allevati con sistemi espansi sono idonei alla produzione della DOC prosecco - E’ ammessa solo l’irrigazione di soccorso - La resa massima di uva per ettaro non deve superare i 180 quintali; è ammesso un supero di campagna del 20% (fino a 216 q.li) da destinare ad IGT Bianco o Glera o a Vino comune; - Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve non deve essere inferiore a 9,5 % vol. Per le uve destinate alla produzione di vini Spumanti e Frizzanti è ammesso che detto titolo alcolometrico non sia inferiore a 9 % vol; VINIFICAZIONE: - La resa massima dell’uva in Vino è del 70%; - Le operazioni di vinificazione, presa di spuma ed imbottigliamento devono avvenire all’interno dell’area di produzione delle uve. - Per la presa di spuma e l’imbottigliamento sono ammesse deroghe per gli stabilimenti situati nelle provincie limitrofe (dimostrando 5 anni di attività per queste operazioni), nonché deroghe per altri territori (in ambito nazionale e dimostrando che in determinate aree geografiche le pratiche di elaborazione e confezionamento avvenivano già nel 1986). ETICHETTATURA: - Possono essere impiegate le “menzioni geografiche aggiuntive”: “Provincia di Treviso” o “Treviso” oppure “Provincia di Trieste” o “Trieste” qualora la partite di Vino siano costituite esclusivamente da uve prodotte da vigneti ubicati nella provincie medesime e che le operazioni di elaborazione e confezionamento avvengano all’interno di detti territori provinciali. CONFEZIONAMENTO: - La chiusura delle bottiglie del Vino prosecco - Il Vino Spumante deve essere immesso al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro con capacità fino a 9 litri. - Il Vino Frizzante deve essere immesso al consumo in bottiglie tradizionali della capacità fino a 5 litri, chiuse con tappo raso bocca o con tappo a vite. E’ anche consentito che il tappo cilindrico in sughero o altro materiale inerte sia trattenuto dalla tradizionale chiusura a spago. - Per il Vino Frizzante che riporta in etichetta la dicitura “rifermentazione in bottiglia” è ammesso l’utilizzo anche del tappo corona. |
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